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L’accertamento dell’esterovestizione societaria alla luce della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale

accertamento dell'esterovestizione societaria

Negli ultimi anni, il crescente interesse da parte degli imprenditori italiani verso l’apertura di una società negli Emirati Arabi Uniti, e, in particolare, a Dubai, ha sollevato interrogativi rilevanti sul piano della corretta pianificazione fiscale internazionale. In un contesto dove le autorità italiane intensificano i controlli sulle imprese che spostano la loro sede all’estero, la normativa sull’esterovestizione assume un ruolo centrale. Questo concetto si riferisce alla situazione in cui una società viene formalmente costituita in un altro Stato, come gli Emirati, ma in realtà continua ad avere la propria effettiva gestione e operatività in Italia, configurando così una possibile violazione della normativa fiscale italiana. Comprendere come evitare il rischio di esterovestizione non significa soltanto conoscere la legge, ma anche strutturare correttamente la propria presenza imprenditoriale all’estero. Per questo, è essenziale affidarsi a esperti in grado di costruire un impianto societario reale, conforme alle normative italiane e locali, che permetta di cogliere i vantaggi del contesto emiratino senza esporsi a sanzioni o contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il fenomeno dell’esterovestizione: definizione e portata applicativa

Il concetto di esterovestizione societaria identifica quella particolare situazione patologica nella quale sussiste una evidente discrasia tra la sede formale di un soggetto giuridico, apparentemente collocata oltre confine, e la sua effettiva localizzazione economico-amministrativa, che, invece, rimane radicata sul territorio nazionale.

Tale artificiosa configurazione giuridica viene posta in essere con l’evidente scopo di conseguire vantaggi fiscali indebiti ovvero di beneficiare di regimi impositivi più favorevoli previsti dall’ordinamento straniero di formale insediamento.

Si tratta di una delle manifestazioni più insidiose dell’evasione fiscale su scala internazionale, capace di sottrarre risorse significative all’Erario, alterare le condizioni di concorrenza nei mercati e determinare ingiustificate disparità di trattamento fiscale tra operatori economici che agiscono nell’ambito dello stesso contesto competitivo globale.

Sebbene la problematica coinvolga prevalentemente gli enti collettivi, occorre evidenziare come l’esterovestizione possa interessare anche i soggetti persone fisiche.

In particolare, si fa riferimento a quei contribuenti che, pur risultando formalmente iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, simulano un trasferimento oltre confine, mentre, in realtà, permangono stabilmente nel territorio italiano, ove conservano il proprio centro di interessi vitali, i legami familiari e affettivi, nonché la residenza fiscale intesa come luogo di abituale dimora.

L’intervento riformatore del 2023: nuovi parametri per la determinazione della residenza fiscale

Con specifico riferimento alla fiscalità delle società e degli altri enti collettivi, il quadro normativo di riferimento in tema di localizzazione della residenza fiscale è stato oggetto di una significativa revisione operata attraverso il Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Tale provvedimento ha provveduto a riscrivere il contenuto dell’Articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, introducendo nuovi criteri di collegamento territoriale con decorrenza dall’esercizio fiscale 2024.

La formulazione vigente dell’Articolo 73 del TUIR stabilisce che devono considerarsi fiscalmente residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, presentano nel territorio dello Stato la sede legale, oppure la sede di direzione effettiva, oppure ancora la gestione ordinaria svolta in via principale.

La norma precisa, inoltre, che per sede di direzione effettiva deve intendersi il luogo nel quale vengono assunte in modo continuativo e coordinato le determinazioni strategiche concernenti la società o l’ente nella sua interezza.

I due pilastri del nuovo sistema: direzione effettiva e gestione ordinaria

Il legislatore della riforma ha, dunque, delineato una duplice chiave di lettura della residenza fiscale, articolata su due distinti parametri di natura sostanziale.

Da un lato, la sede di direzione effettiva rappresenta il centro nevralgico dove vengono elaborate e adottate le scelte strategiche riguardanti l’intera compagine societaria, con ciò recependo il criterio di localizzazione fiscale già consolidato nella prassi convenzionale internazionale in materia di prevenzione delle doppie imposizioni. Ì

Dall’altro lato, la gestione ordinaria in via principale attiene, invece, all’ambito operativo quotidiano, identificandosi con il luogo dove si realizza in concreto e con modalità coordinate l’attività gestionale corrente dell’ente, richiedendo pertanto una valutazione dell’effettivo radicamento territoriale della struttura societaria.

Come puntualmente evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto Legislativo n. 209 del 2023, i nuovi parametri relativi alla sede di direzione effettiva e alla gestione ordinaria in via principale costituiscono elementi di carattere sostanziale e non formale, avendo ad oggetto rispettivamente il luogo di assunzione delle decisioni strategiche e quello di svolgimento concreto delle attività di gestione della società o dell’ente.

La valorizzazione del ruolo degli amministratori rispetto ai soci

L’obiettivo perseguito dal legislatore fiscale, come emerge chiaramente dalla documentazione accompagnatoria alla riforma, è quello di evitare che nell’individuazione della sede di direzione effettiva venga attribuita eccessiva rilevanza al ruolo svolto dai soci che si limitino ad esercitare attività di supervisione e monitoraggio dell’operato della società controllata.

Tale principio trova applicazione sia con riferimento ai soci persone fisiche che alle società controllanti che svolgano funzioni di direzione e coordinamento, purché tale attività non degeneri in una vera e propria eterodirezione.

Solamente in quest’ultima ipotesi, caratterizzata da un’ingerenza totalizzante e sostitutiva del normale potere gestorio, si giustificherebbe l’attribuzione della residenza fiscale alla società controllata nel territorio dove opera la controllante.

Come ulteriormente chiarito nella Relazione illustrativa, la scelta di ancorare la determinazione della residenza fiscale al concetto di sede di direzione effettiva determina un diretto collegamento con il criterio del “place of effective management” contemplato nella quasi totalità delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia quale elemento risolutivo nelle fattispecie di doppia residenza, assicurando così un miglioramento della norma interna in termini di armonizzazione con la disciplina pattizia internazionale.

In estrema sintesi, il sistema riformato attribuisce rilevanza esclusiva al ruolo esercitato dagli amministratori, a condizione naturalmente che questi siano effettivamente dotati di autonomo potere decisionale, evitando invece di sopravvalutare le attività poste in essere dai soci quando queste si esauriscano in una fisiologica attività di supervisione e di monitoraggio della gestione sociale.

Il coordinamento con il principio comunitario della libertà di stabilimento

Occorre sottolineare come, nel pieno rispetto del fondamentale principio comunitario della libertà di stabilimento, la giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia nel tempo confermato la sussistenza dell’esterovestizione societaria in ambito europeo esclusivamente nei confronti di quei soggetti privi di sostanza economica che si configurano come mere strutture di artificio, ovverosia quelle entità che vengono costituite con l’unico fine di sottrarsi all’imposizione fiscale, senza che venga svolta alcuna reale attività economica oltre frontiera.

Ciononostante, pur nel rispetto dei principi sovranazionali sopra richiamati, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20002 del 2024, ha ribadito la piena rilevanza del criterio di collegamento territoriale rappresentato dalla sede di direzione effettiva.

Tale pronuncia assume particolare rilievo anche sotto il profilo del diritto eurounitario, in quanto concerne specificamente una situazione di presunta esterovestizione relativa ad una società di diritto rumeno localizzata in territorio comunitario, con la conseguenza che il concetto di direzione effettiva deve essere necessariamente coordinato con il principio fondamentale della libertà di stabilimento.

I recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità

Dopo aver brevemente delineato il quadro giuridico della residenza fiscale di società ed enti previsto dall’articolo 73 del TUIR, meritano particolare attenzione i significativi principi di diritto recentemente enunciati con la sentenza n. 23842 del 25 agosto 2025 emanata dalla Suprema Corte di Cassazione.

In tale pronuncia, i giudici di legittimità hanno nuovamente posto l’accento sul concetto di sede effettiva, la cui sussistenza deve essere accertata sulla base di una valutazione concreta e sostanziale dell’attività gestionale e produttiva effettivamente esercitata dalla società controllata estera.

La nozione giurisprudenziale di esterovestizione

La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire in molteplici occasioni (si vedano in particolare le sentenze n. 33234 del 2018, n. 2869 del 2013, n. 16697 del 2019, n. 2021 e n. 6476 del 2021, n. 15424 del 2021, nonché n. 1544 del 2023) che per “esterovestizione” deve intendersi l’apparente collocazione della residenza fiscale di una società all’estero, in particolare presso uno Stato caratterizzato da un trattamento fiscale più vantaggioso rispetto a quello nazionale, con l’evidente finalità di sottrarsi al più gravoso regime impositivo italiano.

I principi elaborati dalla Corte di Giustizia europea

Sul piano del diritto comunitario, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la fondamentale sentenza del 12 settembre 2006 relativa al caso Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas (causa C-196/04), ha stabilito che la mera circostanza che una società sia stata costituita in uno Stato membro al fine di beneficiare di una legislazione più favorevole non costituisce di per sé un abuso di tale libertà (punto 37 della sentenza).

Tuttavia, per converso, una misura nazionale che limita la libertà di stabilimento risulta ammissibile qualora riguardi specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato (punto 51).

La Corte di Giustizia ha, inoltre, precisato che, poiché l’obiettivo della libertà di stabilimento consiste nel permettere ad un cittadino di uno Stato membro di creare uno stabilimento secondario in un altro Stato membro per esercitarvi le proprie attività e di partecipare così, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine traendone vantaggio (punti 52 e 53), la nozione di “stabilimento” implica necessariamente l’esercizio effettivo di un’attività economica per una durata indeterminata mediante un insediamento stabile in un altro Stato membro.

Ciò presuppone, pertanto, un insediamento effettivo della società interessata nello Stato membro ospite e l’esercizio ivi di un’attività economica reale (punto 54; si vedano anche Corte di Giustizia, 25 luglio 1991, causa C-221/89, Factortame e altri, punto 20; Corte di Giustizia, 4 ottobre 1991, causa C-246/89, Commissione/Regno Unito, punto 21).

Di conseguenza, una restrizione alla libertà di stabilimento deve avere lo scopo specifico di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposizione sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale (punto 55).

Le coordinate operative per l’accertamento dell’esterovestizione

Sulla base dell’insegnamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, l’elemento che deve essere oggetto di accertamento, ai fini della corretta applicazione della disposizione normativa in esame, è rappresentato dall’apparente localizzazione all’estero di un soggetto giuridico.

Pertanto, ciò che assume rilevanza non è l’accertamento della sussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, bensì occorre verificare se il trasferimento si sia effettivamente realizzato oppure no, ovverosia se l’operazione sia meramente artificiosa (wholly artificial arrangement), concretizzandosi nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica (si veda in tal senso la sentenza della Cassazione n. 2869 del 2013).

In definitiva, secondo l’orientamento dei giudici di Piazza Cavour, per contestare validamente l’esterovestizione societaria risulta indispensabile accertare che si tratti di costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica, il cui scopo essenziale sia limitato all’ottenimento di un vantaggio fiscale, attraverso l’apparente localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, in particolare presso uno Stato caratterizzato da un trattamento fiscale più vantaggioso rispetto a quello nazionale, con l’evidente finalità di sottrarsi al più gravoso regime impositivo italiano (ex multis, si veda la sentenza della Cassazione n. 33234 del 2018).

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Immagine di Marco Scardeoni

Marco Scardeoni

Commercialista e Titolare dello Studio Scardeoni & Partners. Studio multidisciplinare con oltre 30 anni di esperienza, specializzato nel campo della pianificazione fiscale, riorganizzazioni societarie, passaggi generazionali ed internazionalizzazione. Opera nella sede storica di Desenzano del Garda, Milano e Dubai.

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